Nel caso in cui le parti non abbiano specificato con la clausola compromissoria se trattasi di arbitrato rituale o irrituale occorre procedere all’interpretazione della clausola compromissoria secondo i principi stabiliti dagli artt. 1362 ss. cod. civ., cercando di ricostruire in concreto la volontà negoziale dei contraenti, sulla base degli elementi letterali e valutandone il comportamento complessivo, anche successivo alla conclusione del contratto, nonché tenendo conto che le espressioni ambigue debbono essere interpretate, nel dubbio, nel senso più conveniente alla natura e all’oggetto del contratto (art. 1369 cod. civ.).