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Tribunale di Cassino, 23 febbraio 2026, n. 315

Il giudice ordinario è competente ad emettere un decreto ingiuntivo nonostante l’esistenza di una clausola compromissoria; tuttavia, ove sia proposta opposizione al decreto ingiuntivo e il debitore sollevi l’eccezione di competenza arbitrale, il giudice deve revocare il decreto ingiuntivo e rimettere le parti al tribunale arbitrale.
L’improponibilità della domanda in conseguenza di una clausola compromissoria è subordinata all’eccezione di parte, quale eccezione in senso stretto, e non è rilevabile d’ufficio dall’autorità giudiziaria.
L’esistenza di una clausola compromissoria non preclude la presentazione di un ricorso per decreto ingiuntivo, salva la facoltà dell’ingiunto di sollevare tempestivamente la relativa eccezione nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo deve essere definito con la revoca del decreto ingiuntivo per difetto di competenza sulla domanda proposta in via monitoria, in favore della competenza arbitrale, ove l’esistenza di una clausola compromissoria sia stata tempestivamente eccepita.

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