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Tribunale di Cassino, 13 luglio 2026, n. 1302

Il criterio discriminante tra arbitrato, rituale o irrituale, e perizia contrattuale risiede nella rinuncia alla giurisdizione ordinaria: ove le parti abbiano inteso rinunciare alla tutela giudiziale, la clausola ha natura compromissoria e la perizia integra un arbitrato; in difetto, la perizia contrattuale pura costituisce figura negoziale atipica che non comporta rinuncia alla giurisdizione.
La clausola di perizia contrattuale pura determina soltanto un vincolo negoziale di valorizzazione del risultato della perizia, ove questa sia esperita e portata a compimento, e non preclude l’azione giudiziaria avente a oggetto anche la porzione di controversia rimessa al perito.
È pertanto infondata l’eccezione di difetto di potestas iudicandi del giudice ordinario fondata su clausola di polizza che preveda il preventivo esperimento della perizia contrattuale, quando da essa non risulti la rinuncia delle parti alla tutela giurisdizionale.

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