In mancanza di diversa ed espressa indicazione delle parti, la clausola compromissoria deve essere interpretata nel senso della ritualità dell’arbitrato, ai sensi dell’art. 808 ter cod. proc. civ., atteso che il dubbio sull’effettiva volontà dei contraenti deve essere risolto a favore della ritualità, tenuto conto della natura eccezionale della deroga alla norma per cui il lodo ha efficacia di sentenza giudiziaria.
L’eccezione di compromesso riferita a una clausola di arbitrato rituale attiene alla competenza, in quanto all’attività degli arbitri rituali deve essere riconosciuta natura giurisdizionale e sostitutiva del giudice ordinario.
