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Tribunale di Campobasso, 29 giugno 2026, n. 472

L’eccezione di compromesso sollevata dinanzi al giudice ordinario pone una questione attinente al merito e non alla giurisdizione o alla competenza, sicché la decisione che la risolve va considerata come pronuncia su questione preliminare di merito.
La clausola compromissoria che devolve agli arbitri le controversie sull’interpretazione o sull’esecuzione del contratto cui accede comprende, in mancanza di espressa volontà contraria, solo le controversie relative a pretese aventi la causa petendi nel contratto stesso, e non si estende a quelle relative ad altri contratti, ancorché collegati.
L’inefficacia della clausola compromissoria per scioglimento del contratto cui accede presuppone un mutuo consenso, anche tacito, desumibile dalla volontà manifestata dalle parti.

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