Site icon Arbitrato in Italia

Tribunale di Caltagirone, ord. 24 gennaio 2026

La clausola compromissoria contenuta in un contratto è opponibile al curatore fallimentare o al commissario liquidatore della procedura concorsuale allorché questi agiscano per far valere diritti e ragioni che trovano origine nel contratto stesso, stipulato anteriormente all’apertura della procedura.
La dichiarazione di fallimento o l’apertura di altra procedura concorsuale non determina l’inoperatività della clausola compromissoria e non preclude la proposizione della domanda di arbitrato ovvero la prosecuzione della procedura arbitrale eventualmente pendente.
Il curatore fallimentare o il commissario liquidatore che esercita un’azione derivante dal patrimonio del soggetto sottoposto a procedura concorsuale si pone nella medesima posizione sostanziale e processuale di quest’ultimo, con la conseguenza che il terzo convenuto può opporgli tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al dante causa, ivi compresa l’eccezione di compromesso fondata sulla clausola compromissoria.
La clausola compromissoria gode di autonomia negoziale quale contratto ad effetti processuali, conservando la propria validità ed efficacia indipendentemente dall’eventuale invalidità, risoluzione o scioglimento del contratto principale in cui è inserita, salvo che la clausola stessa sia direttamente invalida o sia divenuta caduca.
Il mandato conferito agli arbitri mediante clausola compromissoria stipulata anteriormente alla dichiarazione di fallimento non è soggetto alla sanzione dello scioglimento prevista dall’art. 78 della legge fallimentare, trattandosi di atto negoziale riconducibile al mandato collettivo e al mandato conferito anche nell’interesse di terzi.
Lo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 81 della legge fallimentare operato dal curatore non travolge la clausola compromissoria in esso contenuta ove il curatore stesso o il commissario liquidatore facciano valere pretese che trovano la propria origine e giustificazione nel contratto medesimo.

Exit mobile version