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Tribunale di Caltagirone, 9 marzo 2020, n. 101

L’incompetenza del giudice ordinario, per essere la controversia devoluta ad arbitri, non è rilevabile d’ufficio, ma deve essere eccepita dal convenuto, ai sensi dell’art. 38 cod. proc. civ., a pena di decadenza, nella comparsa di risposta o, in genere, nel primo atto difensivo del giudizio.

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