La proposizione cumulativa dell’eccezione di clausola per arbitrato rituale e di incompetenza territoriale, con specifica graduazione del loro esame, vincola il giudice del merito al rispetto dell’ordine indicato, in virtù del potere dispositivo della parte e del criterio di progressione logico-giuridica nell’esame delle questioni processuali, in conformità ai principi del giusto processo e di effettività della tutela giurisdizionale.
Nei procedimenti di volontaria giurisdizione diretti all’adozione di misure gestionali necessarie per l’amministrazione della cosa comune in presenza di urgenza e di inerzia gestionale, la clausola compromissoria non può essere invocata, atteso che la funzione amministrativa del giudice, che si esplica attraverso poteri gestionali quali la nomina di un amministratore, non è delegabile agli arbitri.
La clausola compromissoria contenuta in un regolamento contrattuale può essere nulla in virtù di disposizioni speciali di protezione e inopponibile ai soggetti tutelati da tale normativa.
