In materia di arbitrato, ai sensi dell’art. 818, co. 2, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 838-ter, co. 4, cod. proc. civ., prima dell’accettazione dell’arbitro unico o della costituzione del collegio arbitrale, la domanda cautelare si propone al giudice ordinario competente, il quale esercita una funzione vicaria e suppletiva fino a quando l’organo arbitrale non si sia materialmente costituito e non possa procedere tempestivamente all’esame dell’istanza cautelare, garantendo in tal modo la pienezza e l’effettività della tutela giurisdizionale ai sensi dell’art. 24 Cost.
