Site icon Arbitrato in Italia

Tribunale di Cagliari, 29 novembre 2025, n. 1972

In presenza di clausola compromissoria statutaria, il giudice ordinario conserva la competenza ad emettere decreto ingiuntivo per crediti derivanti dal rapporto sociale; tuttavia, qualora il debitore ingiunto proponga opposizione eccependo la competenza arbitrale, si instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale, verificata l’operatività della clausola compromissoria, il giudice dell’opposizione deve revocare il decreto ingiuntivo e rimettere le parti dinanzi agli arbitri.
La competenza a decidere una controversia in materia societaria si determina in base all’oggetto della lite e non al rito processuale prescelto per introdurla; pertanto, la clausola compromissoria statutaria che devolve agli arbitri le controversie inerenti i rapporti sociali opera indipendentemente dalla circostanza che la pretesa sia stata inizialmente azionata mediante procedimento monitorio anziché con atto di citazione.
La clausola compromissoria contenuta nello statuto societario che conferisce il potere di nomina degli arbitri ad un soggetto estraneo alla società, quale la Camera Arbitrale, soddisfa il requisito di validità previsto dall’art. 34 co. 2 d.lgs. 5/2003, anche quando il regolamento dell’ente designato preveda espressamente che, nelle controversie disciplinate dalla medesima disposizione, la nomina di tutti gli arbitri spetti al Consiglio Arbitrale.

Exit mobile version