Ove le parti concludano un accordo di deroga della giurisdizione che attribuisca la competenza a decidere le controversie nascenti dal loro rapporto ad un collegio arbitrale o ad un giudice straniero, la validità di tale patto non può essere valutata sulla base della disciplina in vigore nell’ordinamento italiano, restando in particolare esclusa la verifica ai sensi dell’art. 1341 cod. civ.
