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Tribunale di Busto Arsizio, ord. 7 ottobre 2025

La nomina del collegio arbitrale da parte del presidente del tribunale presuppone l’esistenza di una clausola statutaria che preveda il ricorso all’arbitrato e la sussistenza dei relativi presupposti applicativi, potendo la controparte rimettersi alla decisione del giudice circa la costituzione del collegio.

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