In difetto di prova circa l’esistenza di un preventivo confronto tra le parti teso a plasmare in condizioni di parità il contenuto delle clausole negoziali trova applicazione il disposto dell’art. 1341, co. 2, cod. civ., a mente del quale le condizioni che stabiliscono a favore di chi le ha predisposte clausole compromissorie o deroghe alla competenza sono efficaci soltanto se specificamente approvate per iscritto [per incuriam].