La clausola compromissoria contenuta in un contratto tra professionista e consumatore si presume vessatoria ai sensi dell’art. 33, co. 2, lett. t), d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, salvo che il professionista provi l’esistenza di una specifica trattativa individuale caratterizzata da serietà, effettività e individualità. In difetto di tale prova, la clausola è nulla ex art. 36, co. 1, del medesimo decreto e non può fondare l’eccezione di incompetenza per arbitrato.
