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Tribunale di Brindisi, 4 febbraio 2026, n. 196

La clausola compromissoria statutaria costituisce un contratto ad effetti processuali autonomo e distinto dal rapporto societario cui è collegato, e continua a produrre i suoi effetti anche dopo il recesso del socio o il trasferimento della partecipazione sociale, salvo diverso accordo delle parti.
L’art. 808-quater c.p.c. impone un’interpretazione estensiva della convenzione d’arbitrato, nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce.
L’eccezione di arbitrato irrituale non costituisce un’eccezione processuale attinente a questioni di competenza o giurisdizione, ma si configura come eccezione preliminare di merito, in quanto le parti, mediante una clausola compromissoria irrituale, convengono una preventiva rinuncia alla giurisdizione statale in favore di una definizione negoziale di eventuali future controversie.
La parte che intenda avvalersi dell’esistenza di una clausola d’arbitrato irrituale è tenuta, a pena di decadenza, a sollevare l’eccezione di merito al momento della sua tempestiva costituzione in giudizio.
La validità della clausola statutaria di arbitrato irrituale determina la nullità del decreto ingiuntivo emesso dal giudice ordinario e l’inammissibilità della domanda proposta in sede monitoria dinanzi al giudice statale.

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