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Tribunale di Brescia, ord. 7 ottobre 2025

L’astensione dell’arbitro per motivi di opportunità configura una delle ipotesi previste dall’art. 811 cod. proc. civ. e, in assenza di criteri convenzionali per la sostituzione, giustifica la nomina di un nuovo arbitro da parte del presidente del tribunale ai sensi dell’art. 810 cod. proc. civ.

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