Nel procedimento cautelare ex art. 2476, terzo co., cod. civ., la clausola statutaria di devoluzione ad arbitro non impedisce la competenza del tribunale ordinario per il giudizio cautelare, restando la deroga alla giurisdizione statale limitata al solo giudizio di merito, in applicazione del principio generale di cui all’art. 818 cod. proc. civ.
