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Tribunale di Brescia, ord. 22 dicembre 2025

L’eccezione di arbitrato fondata su clausola compromissoria non è rilevabile d’ufficio dal giudice, ma deve essere tempestivamente sollevata dalla parte convenuta; in difetto di tale eccezione, la causa resta radicata presso il giudice ordinario, atteso che il fondamento della competenza arbitrale risiede nella volontà delle parti, la quale soltanto consente di derogare al precetto dell’art. 102 Cost., costituendo uno dei possibili modi di disporre, anche in senso negativo, del diritto di agire in giudizio sancito dall’art. 24, co. 1, Cost.
Le parti, anche in presenza di clausola compromissoria, possono optare per la decisione del giudice ordinario non solo espressamente, mediante un accordo uguale e contrario a quello raggiunto con il compromesso, ma anche tacitamente, attraverso l’adozione di condotte processuali convergenti verso l’esclusione della competenza arbitrale, segnatamente mediante l’introduzione del giudizio in via ordinaria cui faccia riscontro la mancata proposizione dell’eccezione di arbitrato.
L’adesione della parte attrice all’eccezione di arbitrato tempestivamente sollevata dalla controparte non soggiace a preclusioni processuali, dovendo ritenersi ammissibile sino alla precisazione delle conclusioni.
Salvo che le parti abbiano espressamente circoscritto l’efficacia della clausola compromissoria a determinate controversie, devono ritenersi deferite alla cognizione arbitrale tutte le controversie che trovano la loro matrice nel contratto sociale, anche se insorte in tempo successivo all’esaurimento del rapporto contrattuale tra le parti, riguardando soggetti che al momento del giudizio non rivestono più la posizione che avevano quando è sorta la controversia.
La clausola compromissoria statutaria che conferisce il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società e prevede che, ove il soggetto designato non provveda, la nomina debba essere richiesta al presidente del tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede sociale, risulta conforme alle previsioni degli artt. 34-36 d.lgs. 5/2003 e, in particolare, rispettosa del requisito di cui all’art. 34, co. 2, del medesimo decreto.

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