Ai sensi dell’art. 818 cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. n. 149/2022, le parti possono attribuire agli arbitri il potere cautelare con la convenzione d’arbitrato o con atto scritto anteriore all’instaurazione del giudizio arbitrale. Tuttavia, prima dell’accettazione dell’arbitro unico o della costituzione del collegio arbitrale, la domanda cautelare si propone al giudice competente ai sensi dell’art. 669 quinquies cod. proc. civ.
