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Tribunale di Brescia, 4 novembre 2025, n. 4658

La clausola compromissoria contenuta nel contratto di appalto originario estende la propria efficacia anche alle controversie relative ad opere extra contratto o varianti eseguite dall’appaltatore, in quanto riconducibili al medesimo rapporto negoziale.
La proposizione di una domanda riconvenzionale da parte di chi abbia previamente sollevato eccezione di compromesso non comporta rinuncia implicita a tale eccezione, atteso che l’esame della domanda riconvenzionale risulta ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell’eccezione di incompetenza del giudice ordinario in favore degli arbitri, essendo la fondatezza di quest’ultima incompatibile con la cognizione nel merito della domanda riconvenzionale.
Nei contratti conclusi tra professionisti, l’eventuale vessatorietà della clausola compromissoria non può essere rilevata d’ufficio dal giudice, non trovando applicazione la disciplina delle nullità di protezione prevista per i contratti con i consumatori.

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