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Tribunale di Brescia, 3 giugno 2025, n. 2304

La clausola compromissoria per arbitrato rituale inserita tra le condizioni generali di un contratto predisposte unilateralmente rientra nel novero delle clausole vessatorie e, come tale, richiede la specifica sottoscrizione ai sensi dell’art. 1341, co. 2, cod. civ.
La specifica approvazione per iscritto delle clausole compromissorie deve essere separata ed autonoma rispetto a quella delle altre clausole, poiché solo in questo modo viene adeguatamente richiamata l’attenzione del contraente debole.
La firma apposta su ogni pagina del contratto non è sufficiente a soddisfare il requisito di specifica sottoscrizione delle clausole compromissorie ai sensi dell’art. 1341, co. 2, cod. civ.

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