La clausola compromissoria statutaria che devolve alla cognizione arbitrale le controversie «aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale» non si estende alle controversie concernenti rapporti contrattuali autonomi intercorrenti tra la società e un soggetto che rivesta anche la carica di amministratore, qualora tali rapporti non attengano al rapporto sociale in senso stretto ma traggano origine da un distinto titolo negoziale, quale un contratto di consulenza.
La clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale che attribuisce agli arbitri la cognizione delle controversie relative al rapporto sociale comprende l’azione di responsabilità promossa dalla società nei confronti dell’amministratore per gli atti di mala gestio compiuti nell’esercizio delle funzioni gestorie, trattandosi di controversia avente ad oggetto diritti disponibili inerenti al rapporto organico.
