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Tribunale di Brescia, 26 gennaio 2026, n. 1138

L’eccezione di compromesso sollevata dinanzi al giudice ordinario, adito nonostante la devoluzione della lite a giudizio arbitrale, pone una questione che attiene al merito e non alla giurisdizione o alla competenza, giacché i rapporti tra giudici e arbitri non si collocano sul piano della ripartizione del potere giurisdizionale e l’effetto della clausola compromissoria consiste in una rinuncia alla giurisdizione e all’azione giudiziaria.
La clausola compromissoria contenuta in un contratto transattivo e divisionale, che prevede la devoluzione agli arbitri delle controversie relative all’interpretazione e all’esecuzione della convenzione, conserva la sua efficacia rispetto agli atti successivi che costituiscono esecuzione del primo accordo, ove risulti che tali atti siano stati posti in essere in esecuzione del contratto originario contenente la clausola.
Allorché una parte cumuli nel medesimo giudizio domande di accertamento nei confronti di taluni soggetti e domande di adempimento o risarcimento fondate su un contratto contenente clausola compromissoria nei confronti di altri soggetti, le domande fondate sulla clausola compromissoria devono essere devolute agli arbitri, trattandosi di domande autonome rispetto alle prime.

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