La parte che ha espressamente rinunciato all’eccezione di incompetenza del giudice ordinario fondata sull’esistenza di una clausola compromissoria non può successivamente riproporre la medesima eccezione, poiché la rinuncia estingue definitivamente l’interesse a ottenere una pronuncia su quel punto, e la riproposizione dell’eccezione integra una violazione del contraddittorio e dei diritti di difesa della controparte che ha fatto legittimo affidamento sulla rinuncia precedente.
