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Tribunale di Brescia, 20 gennaio 2026, n. 760

La parte che ha espressamente rinunciato all’eccezione di incompetenza del giudice ordinario fondata sull’esistenza di una clausola compromissoria non può successivamente riproporre la medesima eccezione, poiché la rinuncia estingue definitivamente l’interesse a ottenere una pronuncia su quel punto, e la riproposizione dell’eccezione integra una violazione del contraddittorio e dei diritti di difesa della controparte che ha fatto legittimo affidamento sulla rinuncia precedente.

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