La clausola compromissoria, in mancanza di espressa volontà contraria, deve essere interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale le sole controversie che si riferiscono a pretese aventi la causa petendi nel contratto cui detta clausola è annessa; conseguentemente, la clausola compromissoria non può ritenersi applicabile alla domanda di risarcimento danni e, comunque, a fronte di più domande connesse, di cui solo alcune rientrino nella competenza arbitrale, questa viene assorbita ed esclusa da quella ordinaria.