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Tribunale di Bolzano, 8 giugno 2026, n. 511

L’eccezione di compromesso, in virtù di clausola per arbitrato rituale, ha carattere processuale e integra una questione di competenza che deve essere sollevata, a pena di decadenza, nel primo atto difensivo della parte convenuta, non potendosi assimilare la competenza arbitrale a quella funzionale sì da giustificarne il rilievo officioso da parte del giudice.

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