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Tribunale di Bolzano, 6 ottobre 2020, n. 776

Le parti, introducendo la regola della devoluzione agli arbitri delle controversie inerenti la società, dimostrano la volontà di risolvere le loro questioni interne in maniera autonoma, rinunciando alla giurisdizione ed all’azione giudiziaria. Pertanto, tutte le questioni che riguardano la società e coloro che in questa operano o hanno operato, devono ritenersi comprese nella clausola de qua.

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