La clausola compromissoria contenuta nello statuto di un consorzio, che devolve ad arbitri le controversie relative ai rapporti consortili, non è opponibile al terzo non consorziato che agisca o sia convenuto in giudizio dal consorzio medesimo in relazione a rapporti contrattuali autonomi rispetto al vincolo associativo, quali i contratti di appalto di servizi, atteso che l’efficacia soggettiva della convenzione arbitrale statutaria è circoscritta ai soli soggetti che rivestono la qualità di soci o consorziati.
