In presenza di una clausola compromissoria che attribuisca la competenza di merito agli arbitri, la domanda cautelare deve essere proposta dinanzi al giudice ordinario che sarebbe stato competente a conoscere del merito, ai sensi dell’art. 669-quater co. 1 cod. proc. civ., a prescindere dalla fondatezza dell’eccezione di incompetenza.
Ove la competenza di merito sia attribuita agli arbitri, sia rituali che irrituali, è escluso dal loro ambito il potere di pronunciare provvedimenti cautelari, che resta riservato al giudice ordinario che sarebbe stato competente a conoscere del merito, salvo quanto previsto dall’art. 818 co. 1 cod. proc. civ.
