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Tribunale di Bologna, ord. 7 luglio 2026 (R.G. 00005893/2026)

Ai sensi dell’art. 818 cod. proc. civ., nella formulazione applicabile ratione temporis, anche in presenza di un’ampia clausola compromissoria, la tutela cautelare spetta al giudice ordinario quando non sia stato costituito il collegio arbitrale e la convenzione d’arbitrato non attribuisca espressamente agli arbitri poteri cautelari, restando la questione preliminare di arbitrato riservata alla decisione di merito.

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