L’eccezione di arbitrato rituale è soggetta al regime delle eccezioni di merito non rilevabili d’ufficio e deve essere proposta nelle prime difese, sicché è tempestiva se formulata, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, con l’atto di citazione in opposizione.
La formula ampia con la quale la clausola compromissoria individui le controversie compromesse, riferendola a tutte quelle che possano insorgere fra le parti relativamente e conseguentemente al contratto, non consente un’interpretazione restrittiva e determina la devoluzione agli arbitri di tutte le controversie concernenti l’esecuzione del contratto e l’adempimento delle relative obbligazioni, ivi comprese quelle aventi ad oggetto il pagamento del corrispettivo.
La materia del contendere può essere decisa da arbitri quando non concerne diritti indisponibili, ai sensi dell’art. 806, co. 1, cod. proc. civ.
La convenzione di arbitrato irrituale richiede, ai sensi dell’art. 808 ter cod. proc. civ., una disposizione espressa per iscritto che, in deroga all’art. 824 bis cod. proc. civ., stabilisca la definizione della controversia mediante determinazione contrattuale; in difetto si applicano le disposizioni in tema di arbitrato rituale.
Al fine di distinguere l’arbitrato rituale da quello irrituale occorre interpretare la clausola compromissoria con riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti e al loro comportamento complessivo, senza che il mancato richiamo alle formalità dell’arbitrato rituale deponga univocamente per l’irritualità, dovendosi tenere conto delle maggiori garanzie offerte dall’arbitrato rituale quanto all’efficacia esecutiva del lodo e al regime delle impugnazioni.
La previsione secondo cui la decisione deve essere assunta dagli arbitri, in assenza di ulteriori elementi, induce a qualificare l’arbitrato come rituale.
Riconosciuta la validità ed efficacia della clausola compromissoria, va dichiarata l’improponibilità della domanda proposta davanti al giudice ordinario e revocato il decreto ingiuntivo opposto; per la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria si applica l’art. 50 cod. proc. civ., con assegnazione del termine di tre mesi per la riassunzione davanti agli arbitri, decorrente dalla comunicazione del provvedimento.
