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Tribunale di Bologna, ord. 26 febbraio 2026

In presenza di conflitto di interessi di una parte rispetto a un procedimento arbitrale, è ammissibile la nomina di un curatore speciale ai sensi degli artt. 78 e ss. cod. proc. civ. per assicurare la rappresentanza della parte nel procedimento arbitrale e negli adempimenti ad esso connessi.

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