La clausola compromissoria va interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie aventi ad oggetto l’esecuzione del contratto medesimo, mentre debbono essere escluse le controversie relative a responsabilità di natura aquiliana, le quali trovano nel contratto soltanto una mera occasione o presupposto storico, ma in tutta evidenza non dipendono dal contratto stesso.