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Tribunale di Bologna, 9 dicembre 2025, n. 3440

La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società che rinvii al regolamento di una istituzione arbitrale, il quale a sua volta preveda che il potere di nomina degli arbitri spetti ad un soggetto estraneo alla società ove la clausola stessa non lo contempli espressamente, soddisfa per relationem il requisito di cui all’art. 838 bis cod. proc. civ., che impone, a pena di nullità, di conferire tale potere di nomina a soggetto estraneo alla compagine sociale.
Le controversie in materia di impugnazione di delibere assembleari di società sono compromettibili in arbitri anche qualora siano regolate da norme di interesse generale, non sussistendo una necessaria coincidenza tra la natura imperativa della disciplina applicabile e l’indisponibilità dei diritti oggetto della controversia.

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