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Tribunale di Bologna, 26 giugno 2026, n. 5217

Il diritto degli arbitri a riceverer l’attività svolta sorge per il fatto di aver effettivamente espletato l’incarico conferito nell’ambito del rapporto di mandato intercorrente con le parti, e prescinde dalla validità ed efficacia del lodo, sicché il diritto al compenso non viene meno nell’ipotesi di invalidità del lodo stesso.
L’autoliquidazione degli onorari da parte degli arbitri, ai sensi dell’art. 814, co. 2, cod. proc. civ., costituisce una mera proposta contrattuale che diviene vincolante solo se accettata da tutte le parti compttenti; in mancanza di accettazione, la parte che contesti l’autoliquidazione non esclude il diritto al compenso ma apre la strada all’accertamento del quantum debeatur in sede di ordinario giudizio di cognizione.
Lo speciale procedimento di liquidazione del compenso degli arbitri dinanzi al presidente del tribunale ex art. 814, co. 2, cod. proc. civ. presuppone un’iniziativa del collegio arbitrale nella sua interezza; al singolo arbitro è pertanto riservata unicamente la tutela mediante ordinario processodi cognizione per far valere individualmente il proprio diritto al compenso.
Ai fini della determinazione del compenso spettante ai membri di un collegio arbitrale composto da avvocati, il valore della controversia si determina in base al petitum — ossia al valore complessivo delle questioni sottoposte all’esame del collegio (disputatum) — e non in base al decisum, poiché l’attività decisionale da remunerare ha ad oggetto l’intero rapporto controverso, indipendentemente dall’entità del risultato pratseguito dalle parti.

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