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Tribunale di Bologna, 25 settembre 2025, n. 2372

La clausola compromissoria contenuta nel contratto generale fra più parti si estende a tutte le controversie relative alle obbligazioni derivanti dal medesimo contratto, anche quando sorgano tra soggetti che abbiano successivamente stipulato accordi specifici che si limitino a disciplinare aspetti particolari del rapporto senza contenere una diversa clausola di devoluzione delle controversie.
La dichiarazione di incompetenza del giudice ordinario per esistenza di convenzione di arbitrato comporta automaticamente la nullità del decreto ingiuntivo emesso dallo stesso giudice incompetente, dovendo il giudice dell’opposizione provvedere con sentenza avente duplice contenuto in tema di incompetenza e di caducazione del decreto monitorio.

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