La clausola compromissoria statutaria che prevede la devoluzione ad arbitri delle controversie in ordine agli affari sociali, all’interpretazione e all’esecuzione dello statuto comprende anche le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione di delibere assembleari, senza necessità di loro esplicita previsione, poiché il legislatore ha indubbiamente inteso includere tali controversie nel novero di quelle arbitrabili.
L’unico limite alla compromettibilità delle controversie societarie è costituito dall’indisponibilità dei diritti azionati, da individuarsi nel fatto di scaturire da norme inderogabili poste a tutela dell’interesse collettivo dei soci o dei terzi.
