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Tribunale di Bologna, 14 luglio 2021, n. 1667

L’eccezione di arbitrato irrituale, come peraltro quella di arbitrato rituale, non è rilevabile d’ufficio dal giudice e deve essere proposta dalla parte interessata, la quale, versandosi in materia di facoltà e diritti disponibili, ben può rinunciare ad avvalersene, anche tacitamente, ponendo in essere comportamenti incompatibili con la volontà di avvalersi del compromesso.

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