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Tribunale di Bologna, 12 novembre 2025, n. 2948

Nell’arbitrato irrituale, l’intervento di un terzo chiamato in causa, avvenuto ritualmente entro la prima udienza di trattazione con l’accordo di tutte le altre parti e il consenso degli arbitri, comporta l’estensione della convenzione arbitrale originaria anche alle domande formulate nei confronti del terzo intervenuto, il quale rimane vincolato a tutte le statuizioni contenute nel lodo, incluse quelle relative alle spese di resistenza, qualora non abbia tempestivamente contestato la relativa domanda nel corso del procedimento arbitrale.
Il lodo irrituale costituisce espressione della volontà negoziale di tutte le parti che hanno partecipato al procedimento arbitrale, con la conseguenza che ciascuna di esse è obbligata ad eseguire le statuizioni in esso contenute, non potendo successivamente eccepire l’inopponibilità del lodo medesimo in assenza di tempestiva contestazione nel corso del procedimento.
Ai sensi dell’art. 808 ter co. 2 n. 1 cod. proc. civ., l’eccezione relativa alla pronuncia degli arbitri su conclusioni esorbitanti dai limiti della convenzione arbitrale deve essere sollevata nel corso del procedimento arbitrale, con la conseguenza che la mancata tempestiva contestazione preclude la successiva impugnazione del lodo per tale motivo.
Nell’arbitrato irrituale il principio del contraddittorio non si articola necessariamente in forme rigorose, essendo sufficiente che l’attività assertiva e deduttiva delle parti si sia potuta esplicare in rapporto agli elementi utilizzati dall’arbitro per la sua pronuncia, dando alle parti la possibilità di intervenire e di conoscere i risultati dell’attività istruttoria espletata.
Il lodo irrituale non è impugnabile per errori di diritto, ma esclusivamente per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale, quali l’errore essenziale di fatto, la violenza, il dolo o l’incapacità delle parti che hanno conferito l’incarico e dell’arbitro stesso, con la conseguenza che l’errore di giudizio, consistente in una erronea valutazione di elementi correttamente percepiti, non costituisce motivo di annullamento.
Un accordo transattivo concluso successivamente al deposito del lodo irrituale tra alcune delle parti del procedimento arbitrale non produce effetti caducatori sulle statuizioni del lodo stesso nei confronti delle parti rimaste estranee a tale accordo, in applicazione del principio di relatività degli effetti del contratto di cui all’art. 1372 cod. civ.

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