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Tribunale di Bologna, 12 febbraio 2026, n. 1821

La clausola compromissoria statutaria che deferisce agli arbitri le controversie connesse all’applicazione dell’atto costitutivo e dello statuto deve essere interpretata restrittivamente, nel senso che essa comprende esclusivamente le controversie aventi ad oggetto l’interpretazione o l’applicazione delle disposizioni statutarie, restando escluse le controversie fondate su violazioni di norme di legge o su comportamenti gestori non direttamente riconducibili all’interpretazione di specifiche clausole statutarie.

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