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Tribunale di Bologna, 10 giugno 2020, n. 871

A seguito della pronunzia della Corte costituzionale n. 223/2013, è applicabile nei rapporti tra arbitri e giudici statuali l’art. 50 cod. proc. civ., il che comporta necessariamente la possibilità di una trasmigrazione della causa dal giudice statuale agli arbitri. Il riferimento, contenuto nella citata sentenza della Corte costituzionale, all’impiego di regole corrispondenti alle previsioni del menzionato art. 50 cod. proc. civ. si correla alla necessità dell’osservanza delle disposizioni proprie del rito arbitrale nel trasferimento della domanda.

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