L’eccezione di arbitrato, formulata nella comparsa di costituzione, ma non riproposta in alcun successivo atto, e soprattutto non in sede di precisazione delle conclusioni, è da considerarsi rinunciata.
L’eccezione di arbitrato, formulata nella comparsa di costituzione, ma non riproposta in alcun successivo atto, e soprattutto non in sede di precisazione delle conclusioni, è da considerarsi rinunciata.