Site icon Arbitrato in Italia

Tribunale di Bergamo, 15 luglio 2021, n. 1353

La contestuale proposizione dell’eccezione di compromesso e della domanda riconvenzionale nella comparsa di risposta non implica la necessità di subordinare espressamente la seconda al rigetto della prima, onde evitare che essa sia ritenuta rinunciata, in quanto l’esame della domanda riconvenzionale è ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell’eccezione di compromesso, essendo la fondatezza di quest’ultima incompatibile con l’esame della prima.

Exit mobile version