Nell’interpretazione della clausola compromissoria, al fine di distinguere tra arbitrato rituale e irrituale, la clausola deve essere interpretata con riferimento al testo letterale, alla comune intenzione delle parti e al loro comportamento complessivo, e l’eventuale dubbio persistente sulla reale volontà dei contraenti deve essere risolto in favore dell’arbitrato rituale, attesa la natura eccezionale della deroga alla regola per cui il lodo ha efficacia di sentenza, in mancanza di elementi certi per ritenere che l’arbitrato fosse previsto come strumento di composizione amichevole.
La previsione nella clausola compromissoria che gli arbitri decidano secondo equità e senza formalità di procedura non è, di per sé, sufficiente a qualificare l’arbitrato come irrituale.
La clausola compromissoria istitutiva di arbitrato rituale contenuta in un contratto si applica, in virtù del principio di cui all’art. 1372 cod. civ., anche agli aventi causa a titolo particolare del contraente, i quali sono chiamati a rispondere delle obbligazioni nascenti dal contratto medesimo.
Ove il giudice ordinario sia stato erroneamente adìto in presenza di una clausola compromissoria istitutiva di arbitrato rituale, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del collegio arbitrale, dinanzi al quale il giudizio può essere riassunto nei termini di legge.
