Il procedimento speciale di liquidazione dei compensi arbitrali previsto dall’art. 814 c.p.c. per l’arbitrato rituale non è applicabile, nemmeno in via analogica, all’arbitrato irrituale, in quanto il compenso dovuto agli arbitri irrituali non si connota come spesa del procedimento ma come debito ex mandato, per l’adempimento coattivo del quale può essere promosso un ordinario giudizio di cognizione.
