Il credito fondato su lodo arbitrale irrituale, che determini esattamente l’entità della somma dovuta, deve ritenersi liquido ai fini dell’individuazione del forum destinatae solutionis ai sensi del combinato disposto degli artt. 1182, co. 3, e 20 cod. proc. civ., con la conseguenza che la competenza territoriale per l’azione di pagamento spetta al giudice del luogo ove il creditore ha sede.
L’eccezione di nullità del lodo arbitrale irrituale, posto a fondamento del credito azionato in via monitoria, attiene al merito della controversia e non incide sulla determinazione della competenza territoriale del giudice preventivamente adito, dovendosi la liquidità del credito accertare con riferimento al titolo posto a base della domanda allo stato degli atti.
Sussiste rapporto di continenza, ai sensi dell’art. 39, co. 2, cod. proc. civ., tra il giudizio avente ad oggetto la declaratoria di nullità del lodo arbitrale irrituale e quello in cui, sulla base del medesimo lodo, sia stato emesso decreto ingiuntivo successivamente opposto, attesa la relazione di pregiudizialità logico-giuridica tra le questioni dedotte, il cui esito dipende dalla soluzione di questioni comuni relative alla validità ed efficacia del lodo stesso.
