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Tribunale di Bari, decr. 1 luglio 2026 (R.G. 00001956/2026)

Il lodo irrituale, pur non costituendo titolo esecutivo, è efficace tra le parti fino al suo eventuale annullamento ai sensi dell’art. 808-ter cod. proc. civ., e la pendenza dell’impugnazione non ne inficia l’efficacia.

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