L’arbitrato libero è volto all’assunzione di una determinazione contrattuale avente efficacia negoziale tra le parti. La peculiarità negoziale dell’arbitrato irrituale si riflette con riguardo alla sua stessa eventuale impugnazione: non trova infatti applicazione l’art. 828 cod. proc. civ. che, con riguardo al lodo rituale, ammette la possibilità, in ipotesi di nullità dello stesso, di proporre i mezzi di impugnazione ordinari previsti dal nostro ordinamento, mentre competente a conoscere dell’impugnazione avverso un lodo irrituale sarà sempre il giudice di primo grado sulla base dei criteri di competenza.