Ove lo statuto preveda la facoltà di ricorrere al collegio dei probiviri, va distinta l’ipotesi in cui la norma statutaria attribuisca a tale organo la funzione di un vero e proprio collegio arbitrale, cui è devoluta la decisione delle controversie fra i soci ovvero fra questi e la società, da quella in cui esso rivesta la più limitata funzione di organo interno con compiti di riesame e controllo delle deliberazioni adottate dagli altri organi sociali.
Nella prima ipotesi le determinazioni del collegio dei probiviri assumono il valore di decisioni arbitrali, assoggettate, a seconda dei casi, al regime del lodo rituale ovvero irrituale, e la deliberazione sociale non è direttamente impugnabile davanti all’autorità giudiziaria; nella seconda, avendo l’attività dell’organo carattere meramente endosocietario, le sue deliberazioni rendono soltanto definitive quelle adottate dagli altri organi, senza precludere il ricorso al giudice, poiché il collegio dei probiviri, a differenza di quello arbitrale, è chiamato non a decidere la controversia ma a prevenirla.
La clausola statutaria che rimette all’organo interno le sole controversie sull’interpretazione e sull’applicazione dello statuto, dei regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali non comprende la pretesa di pagamento fondata sulla disciplina eurounitaria e nazionale dei programmi operativi.
