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Tribunale di Bari, 31 agosto 2026, n. 4600

L’eccezione di incompetenza del giudice ordinario in favore del collegio arbitrale, già rigettata con ordinanza non impugnata mediante istanza di regolamento di competenza ai sensi dell’art. 42 cod. proc. civ., non può essere reiterata nel corso del medesimo giudizio ed è pertanto inammissibile.

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